1. Per la qualificazione in gara, il
contratto di cui all�articolo 49, comma 2, lettera f), del
codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell�avvalimento.
2. Per l�ottenimento dell�attestazione di qualificazione ai
sensi dell�articolo 50 del codice, l�impresa ausiliata, presenta
alla SOA la dichiarazione con la quale l�impresa ausiliaria
assume l�obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il
periodo di validit� della attestazione SOA rilasciata mediante
avvalimento.
3. Per le finalit� di cui al comma 2, l�impresa ausiliaria e
l�impresa ausiliata hanno l�obbligo di documentare alla SOA il
rapporto di controllo tra le imprese sensi dell�articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e
all�Autorit� entro quindici giorni il venire meno di tale
rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire
meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA
provvede a comunicare all�Autorit� le informazioni di cui al
comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine,
dell�attestazione dell�impresa ausiliata.
5. L�impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di
cui all�articolo 50 del codice, deve possedere:
a) i requisiti di cui all�articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all�articolo 79 anche mediante i
requisiti resi disponibili dall�impresa ausiliaria.
6. L�impresa ausiliata � sottoposta a tutti gli obblighi
previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le
disposizioni del presente titolo III.