1. Il presente capo nonch� il capo II e il capo III del presente
titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui
all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione � obbligatoria per chiunque esegua i
lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo
superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e
62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del
presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente
per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacit�
tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori
pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalit�,
procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente
capo, nonch� dal capo III del presente titolo.