1. Ai sensi dell�articolo 40, comma 3,
quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese
alle quali ha precedentemente rilasciato l�attestazione ovvero
per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione,
qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime
imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del
presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta
dell�Autorit�, la documentazione e gli atti utilizzati per
comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e
79.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA,
effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei
requisiti utilizzati per conseguire l�attestazione, ne informa
l�Autorit� ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni
del presente titolo.
3. L�Autorit�, entro sessanta giorni, sentiti la SOA
richiedente, nonch� la SOA e l�impresa della cui attestazione si
tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente,
sanziona, ai sensi dell�articolo 73, la SOA che ha rilasciato
l�attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone
l�annullamento dell�attestazione dell�impresa ai sensi
dell�articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.
4. Qualora l�impresa non risponda alle richieste della SOA di
cui al comma 1, la stessa informa l�Autorit� che procede ai
sensi dell�articolo 74, commi 1, 2 e 3.
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