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Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 70 Attivit� di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

 

 

(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

 
1. Nello svolgimento della propria attivit� le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialit� ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicit� e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonch� il permanere del possesso dei requisiti di cui all�articolo 78;
g) rilasciare l�attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall�impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivit� di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonch� le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attivit� istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivit� espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonch� tutte le attivit� integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C � parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivit� � ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivit� � ridotto del venti per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non pu� essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario � nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorit�, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalit� previste dall�articolo 8, comma 7.

7. Le SOA comunicano all�Autorit�, entro il termine di dieci giorni, l�avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonch� il relativo esito, ai sensi dell�articolo 40, comma 9-ter, del codice.

 

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