1. Nello svolgimento della propria attivit�
le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da
qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialit� ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle
disposizioni del codice e dal presente titolo;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicit� e la sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni,
di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato, nonch� il permanere del possesso dei
requisiti di cui all�articolo 78;
g) rilasciare l�attestazione di qualificazione conformemente
alla documentazione prodotta dall�impresa e verificata ai
sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attivit� di valutazione e
verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di
carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonch� le
informazioni sulle variazioni organizzative e sulle
trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla
banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.
3. Per l'espletamento delle loro attivit� istituzionali le
SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla
loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili
di ogni attivit� espletata in maniera diretta e indiretta in
nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
nonch� tutte le attivit� integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo
determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero
delle categorie generali o specializzate cui si richiede di
essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C �
parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle
SOA per ciascuna attivit� � ridotto del cinquanta per cento; per
le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il
corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivit� � ridotto
del venti per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non pu�
essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura
maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui
al comma 4. Ogni patto contrario � nullo. Il corrispettivo deve
essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione,
revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a
sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia
stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di
addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'Autorit�, entro quindici giorni dal
loro rilascio, le attestazioni secondo le modalit� previste
dall�articolo 8, comma 7.
7. Le SOA comunicano all�Autorit�, entro il termine di dieci
giorni, l�avvio del procedimento di accertamento del possesso
dei requisiti nei confronti delle imprese nonch� il relativo
esito, ai sensi dell�articolo 40, comma 9-ter, del codice.