1. Le imprese sono qualificate per
categorie di opere generali, per categorie di opere
specializzate, nonch� per prestazioni di sola costruzione, e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi
di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a
base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all�articolo 92, comma
2.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli
di importo:
I - fino a euro 258.000
II - fino a euro 516.000
II I- fino a euro 1.033.000
III-bis - fino a euro 1.500.000
IV - fino a euro 2.582.000
IV-bis - fino a euro 3.500.000
V- fino a euro 5.165.000
VI - fino a euro 10.329.000
VII - fino a euro 15.494.000
VIII - oltre euro 15.494.000
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del
rispetto dei requisiti di qualificazione � convenzionalmente
stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro
20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita
nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di
affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivit� diretta ed
indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara;
il requisito � comprovato secondo quanto previsto all'articolo
79, commi 3 e 4, ed � soggetto a verifica da parte delle
stazioni appaltanti