1. I concorrenti riuniti o consorziati
indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo
l�aggiudicazione possono costituire tra loro una societ� anche
consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti
del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale,
dei lavori.
2. La societ� subentra, senza che ci� costituisca ad alcun
effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessit� di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o
parziale del contratto, ferme restando le responsabilit� dei
concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della societ� nel registro
delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societ�
nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5 La societ� costituita dai concorrenti riuniti o consorziati
non pu� conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la societ� pu� essere costituita anche dai
soli concorrenti riuniti o consorziati interessati
all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i
lavori eseguiti dalla societ� sono riferiti ai singoli
concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla societ� stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati,
i lavori eseguiti dalla societ� sono attribuiti secondo le
disposizioni dell�articolo 86, comma 8.