1. I consorzi stabili di cui agli articoli
34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o
con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in
sede di gara senza che ci� costituisca subappalto, ferma la
responsabilit� solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito
di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole
consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del
consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione
dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di
questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione
ad un consorzio stabile.
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai
consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore
del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali
all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei
lavori nel quinquennio antecedente.
Qualche consiglio?
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