1. Per la qualificazione in gara, il
contratto di cui all�articolo 49, comma 2, lettera f), del
codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell�avvalimento.
2. Per l�ottenimento dell�attestazione di qualificazione ai
sensi dell�articolo 50 del codice, l�impresa ausiliata, presenta
alla SOA la dichiarazione con la quale l�impresa ausiliaria
assume l�obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il
periodo di validit� della attestazione SOA rilasciata mediante
avvalimento.
3. Per le finalit� di cui al comma 2, l�impresa ausiliaria e
l�impresa ausiliata hanno l�obbligo di documentare alla SOA il
rapporto di controllo tra le imprese sensi dell�articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e
all�Autorit� entro quindici giorni il venire meno di tale
rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire
meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA
provvede a comunicare all�Autorit� le informazioni di cui al
comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine,
dell�attestazione dell�impresa ausiliata.
5. L�impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di
cui all�articolo 50 del codice, deve possedere:
a) i requisiti di cui all�articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all�articolo 79 anche mediante i
requisiti resi disponibili dall�impresa ausiliaria.
6. L�impresa ausiliata � sottoposta a tutti gli obblighi
previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le
disposizioni del presente titolo III.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno
specifico modello di attestazione predisposto e approvato
dall�Autorit� che richiama espressamente l�avvalimento ai sensi
dell�articolo 50 del codice.