1. Ai fini del controllo e della vigilanza
sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del
requisito dell'indipendenza e l�assenza delle condizioni di cui
all�articolo 64, comma 6, l'Autorit� pu� richiedere, indicando
il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle
stesse SOA e alle societ� ed enti che partecipano al relativo
capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi
dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di
collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'Autorit�, entro quindici giorni dal
loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o
circostanze che incidono sulle situazioni di cui all�articolo
64, comma 6.
Qualche consiglio?
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