Art. 91
Decadenza dell�attestazione di qualificazione
1. Qualora la SOA o l�Autorit� dispongano
la decadenza dell�attestazione di qualificazione, rilasciata ai
sensi dell�articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell�articolo
50 del codice, l�Autorit�, direttamente o previa segnalazione da
parte della SOA, provvede a darne pubblicit� nel casellario
informatico di cui all�articolo 8.
2. Durante l�esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti
verificano, attraverso il casellario informatico di cui
all�articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti
dell�esecutore e del subappaltatore, la decadenza
dell�attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la
decadenza dell�attestazione dell�esecutore, si procede ai sensi
dell�articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta
la decadenza dell�attestazione del subappaltatore, la stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell�autorizzazione di cui
all�articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale
segnalazione all�Osservatorio per l�inserimento nel casellario
informatico di cui all�articolo 8.
Qualche consiglio?
Servizi consigliati di interesse per gli appalti
pubblici