1. La direzione tecnica � l'organo cui
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica
pu� essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da pi�
soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore
tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in
ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea
breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura
o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori � ammesso anche il
possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di
geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza acquisita
nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per
un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico
non possono rivestire analogo incarico per conto di altre
imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicit�
di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa
dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79,
comma 14, � collegata al direttore tecnico che l'ha consentita.
La stessa qualificazione pu� essere confermata sulla base di
autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla
sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici
uscenti con soggetti aventi analoga idoneit�.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei
direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia,
l�Autorit� dispone:
a) la decadenza dell�attestazione di qualificazione nelle
categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza
del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle
categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente
di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica,
l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha
qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data
della avvenuta variazione.