1. Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti
dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le
imprese devono altres� possedere la certificazione del sistema
di qualit� di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del
codice.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di
qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle
SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della
camera di commercio, industria e artigianato, completo di
attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le
attivit� riconducibili alle categorie di opere generali e
specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari
alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante
accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e
compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta
giorni dalla stipula del contratto. La procedura pu� essere
sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un
periodo complessivamente non superiore a novanta giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un
periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla
stipula del contratto, la SOA � tenuta a rilasciare
l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di
rilascio dell'attestazione la SOA informa l�Autorit� nei
successivi trenta giorni.
5. L�efficacia dell�attestazione � pari a cinque anni con
verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine
generale, nonch� dei requisiti di capacit� strutturale di cui
all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il
rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con
la medesima SOA o con un'altra autorizzata all�esercizio
dell�attivit� di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione pu� essere richiesto anche
prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni
dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con le stesse modalit� previste per il rilascio
dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre
il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono
conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le
variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e
classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette
variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate
nonch� a tariffa ridotta secondo i criteri fissati
dall�Autorit�.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto pu�
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle
imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di
azienda l�affittuario pu� avvalersi dei requisiti posseduti
dall�impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata
non inferiore a tre anni.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo
ramo, il soggetto richiedente l�attestazione presenta alla SOA
perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale
competente per territorio.
11. Ai fini dell�attestazione di un nuovo soggetto,
nell�ipotesi in cui lo stesso utilizzi l�istituto della cessione
del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali
requisiti di cui all�articolo 79 sono trasferiti al cessionario
con l�atto di cessione. Nel caso in cui l�impresa cedente
ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo,
la stessa pu� richiedere alla SOA una nuova attestazione,
riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente
sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione
del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma
9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso
l�Autorit� e la camera di commercio, industria e artigianato per
l�iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell�articolo
2556 del codice civile. .