Art. 85
Lavori eseguiti dall�impresa affidataria e dall'impresa
subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente
generale
(art. 24, d.P.R. n.
34/2000)
1. Ai fini della qualificazione delle
imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle
imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici
sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato A; l'impresa subappaltatrice pu� utilizzare per
la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria pu� utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati
nel limite massimo del trenta per cento di cui
all�articolo 170, comma 1, per l�intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili
previste nel bando o nell�avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui
all'allegato A, per le quali non � prescritta la
qualificazione obbligatoria, per l�intero importo in
ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni
sono subappaltate entro il limite del trenta per cento
riferito a ciascuna categoria; l�importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il
predetto limite, � decurtato della quota eccedente il
trenta per cento e pu� essere, cos� decurtato,
utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria
prevalente e la categoria scorporabile, per una
percentuale riferita a tale categoria scorporabile non
superiore al dieci per cento;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili
previste nel bando o nell�avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui
all'allegato A, per le quali � prescritta la
qualificazione obbligatoria, per l�intero importo in
ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni
sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento
riferito a ciascuna categoria; l�importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il
predetto limite, � decurtato della quota eccedente il
quaranta per cento e pu� essere, cos� decurtato,
utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria
prevalente e la categoria scorporabile, per una
percentuale riferita a tale categoria scorporabile non
superiore al dieci per cento.
2. La SOA, nella attivit� di attestazione, � tenuta ad
attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del
certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione,
la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori,
redatto secondo l�allegato B, non siano presenti lavorazioni
relative a categorie di cui all�allegato A non previste nel
bando di gara o nell�avviso o nella lettera di invito nonch� nel
contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Detta documentazione � richiesta dalla
SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che
ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA �
tenuta a segnalare all�Autorit� eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi
dell�articolo 70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con
riferimento a ciascuna impresa riunita. 4. Ai terzi, affidatari
di lavori del contraente generale ai sensi dell�articolo 176,
comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di
qualificazione prescritti dall�articolo 40 del codice e dal
presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di
importo. I certificati di esecuzione di cui all�articolo 83,
comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto
aggiudicatore che ha proceduto all�affidamento al contraente
generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto
aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalit� previste
dall�articolo 8, comma 7.
Qualche consiglio?
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