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per partecipare alle  gare d'appalto di  Lavori Pubblici

 
   
Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 85 Lavori eseguiti dall�impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale

 

 

(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

 
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice pu� utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria pu� utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all�articolo 170, comma 1, per l�intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell�avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non � prescritta la qualificazione obbligatoria, per l�intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l�importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, � decurtato della quota eccedente il trenta per cento e pu� essere, cos� decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell�avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali � prescritta la qualificazione obbligatoria, per l�intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l�importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, � decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e pu� essere, cos� decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attivit� di attestazione, � tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l�allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all�allegato A non previste nel bando di gara o nell�avviso o nella lettera di invito nonch� nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione � richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA � tenuta a segnalare all�Autorit� eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell�articolo 70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita. 4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell�articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall�articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all�articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all�affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalit� previste dall�articolo 8, comma 7.

 

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