11. I soggetti di cui all�articolo 3, comma
1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90,
comma 1, del codice, nonch� le regioni e le province autonome
non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno
sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le
associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti
possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo
complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna
delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al
fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle
parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al
capitale da parte delle predette associazioni di categoria �
ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in
uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e
viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in
una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa,
allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del
nulla osta da parte dell�Autorit�. La SOA, valutata l�esistenza
dei presupposti di legittimit� dell�operazione di cessione
azionaria, invia all�Autorit� la richiesta di nulla osta al
trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta � necessaria
anche per i trasferimenti azionari all�interno della compagine
sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute
indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite
societ� controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, societ� fiduciarie, o comunque tramite interposta
persona.
4. L'Autorit�, entro sessanta giorni dalla comunicazione, pu�
vietare il trasferimento della partecipazione quando essa pu�
influire sulla correttezza della gestione della SOA o pu�
compromettere il requisito dell'indipendenza a norma
dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che
l'Autorit� adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta
all�operazione. In caso di richieste istruttorie il termine
rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento.
Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono
copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal
socio acquirente o alienante dell�iscrizione nel libro soci
dell�avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta
giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta
ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti
dalla data di formazione del silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto,
� comunicato all'Autorit� e alla SOA entro quindici giorni.
6. L�Autorit� pu� negare l�autorizzazione alla partecipazione
azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal
comma 1, allorch� il soggetto titolare della partecipazione
possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere
il requisito di indipendenza.