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per partecipare alle  gare d'appalto di  Lavori Pubblici

 
   
Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 66 Partecipazioni azionarie

 

 

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

 
11. I soggetti di cui all�articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonch� le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria � ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell�Autorit�. La SOA, valutata l�esistenza dei presupposti di legittimit� dell�operazione di cessione azionaria, invia all�Autorit� la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta � necessaria anche per i trasferimenti azionari all�interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societ� controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societ� fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'Autorit�, entro sessanta giorni dalla comunicazione, pu� vietare il trasferimento della partecipazione quando essa pu� influire sulla correttezza della gestione della SOA o pu� compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorit� adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all�operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell�iscrizione nel libro soci dell�avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, � comunicato all'Autorit� e alla SOA entro quindici giorni.

6. L�Autorit� pu� negare l�autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorch� il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

 

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