1. La cifra di affari in lavori di cui
all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori
previsti dall�articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli
realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e
con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai
precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel
quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente
o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della
sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un
avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori � costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente
aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi, ed incrementato dall�eventuale adeguamento dei
prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da
quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro
6.1 dell�allegato B.
4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in
conformit� dello schema di cui all�allegato B e contengono la
espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti
sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno
dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene
indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla
categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle
autorit� eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all�esecutore dei lavori sono
trasmessi, a cura dei soggetti di cui all�articolo 3, comma 1,
lettera b), all'Osservatorio con le modalit� previste
dall�articolo 8, comma 7.
6. Le SOA trasmettono all�Osservatorio, secondo le modalit�
stabilite dall�Autorit�, entro quindici giorni dal rilascio
delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo
di cui all�articolo 86, presentati dalle imprese per essere
qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto
alla applicazione del codice e del presente regolamento, o
eseguiti in proprio. L�Autorit� provvede ai necessari riscontri
a campione.
7. Qualora le SOA nella attivit� di attestazione, di cui
all�articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano
l�esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario
informatico di cui all�articolo 8, provvedono a darne
comunicazione ai soggetti interessati di cui all�articolo 3,
comma 1, lettera b), e all�Autorit� per gli eventuali
provvedimenti da emanarsi ai sensi dell�articolo 6, comma 11,
del codice. Ai sensi dell�articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al
loro inserimento nel casellario informatico di cui all�articolo
8.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta
dall�impresa esecutrice non � utilizzabile dalle SOA, in sede di
attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei
lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione
contabile non � altres� utilizzabile in caso di disconoscimento
del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione
appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso .