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Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 83 Determinazione del periodo di attivit� documentabile e dei relativi importi e certificati

 

 

(art. 22, d.P.R. n. 34/2000))

 
1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall�articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori � costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall�eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell�allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformit� dello schema di cui all�allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorit� eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all�esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all�articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalit� previste dall�articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all�Osservatorio, secondo le modalit� stabilite dall�Autorit�, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all�articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L�Autorit� provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attivit� di attestazione, di cui all�articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l�esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all�articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all�articolo 3, comma 1, lettera b), e all�Autorit� per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell�articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell�articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all�articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall�impresa esecutrice non � utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non � altres� utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso .

 

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