Art. 62
Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi
dall�Italia
1. Le imprese stabilite negli altri Stati
di cui all�articolo 47, comma 1, del codice, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del
presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara
ai sensi dell�articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne
attesta la conformit� al testo originale in lingua madre.
Qualche consiglio?
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