1. I soggetti che intendono partecipare
alle gare per l�affidamento di concessione di lavori pubblici,
se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dall�articolo
40 del codice e dall�articolo 79, comma 7, del presente
regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed
essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attivit� svolte negli
ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell�investimento previsto
per l�intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell�investimento previsto per l�intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini
a quello previsto dall�intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell�investimento previsto per
l�intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un
servizio affine a quello previsto dall�intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento
dell�investimento previsto dall�intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere
c) e d), il concessionario pu� incrementare i requisiti previsti
dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal
bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il
requisito previsto dal comma 1, lettera b), pu� essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 3. Se il
concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli
ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del
raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci
per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell�articolo 153 del codice, sia
necessario apportare modifiche al progetto presentato dal
promotore ai fini dell�approvazione dello stesso, il promotore,
ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di
apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche
associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali
ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di
gara, necessari per l�esecuzione del progetto.