1. 1. Il concorrente singolo pu�
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l�importo totale dei lavori ovvero sia
in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall�impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all�articolo 34,
comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all�articolo
34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui
all�articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nella misura minima del quaranta per cento dell�importo dei
lavori; la restante percentuale � posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del dieci per cento dell�importo dei lavori. I
lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al
presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti.
3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all�articolo 34,
comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all�articolo
34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui
all�articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo
verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l�importo dei lavori
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l�impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Per i soggetti di cui all�articolo 34, comma 1, lettera
f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3
rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di
raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo
verticale.
5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui
al presente articolo, possono raggruppare altre imprese
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi
dell�articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione,
attraverso un progettista associato o indicato in sede di
offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all�articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h),
del codice, e sono costituiti in rapporto all�ammontare delle
spese di progettazione:
a) dai requisiti indicati all�articolo 263 qualora
l�importo delle spese di progettazione sia pari o superiore
a 100.000 euro;
b) dai requisiti indicati all�articolo 267, qualora
l�importo delle spese di progettazione sia inferiore a
100.000 euro.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a)
ovvero alla lettera b) attraverso l�associazione o l�indicazione
in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di
cui all�articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e
h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano
dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
7. In riferimento all�articolo 37, comma 11, del codice, ai
fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o
riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in
ciascuna delle categorie di cui all�articolo 107, comma 2, per
l�intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di
invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna
delle predette categorie di cui all�articolo 107, comma 2, e
oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria
prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilit�
nella misura del trenta per cento fissata dall�articolo 170,
comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando
di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l�avviso di
gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative
ad una o pi� categorie di cui all�articolo 107, comma 2, di
importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore
al quindici per cento ai sensi dell�articolo 37, comma 11, del
codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di
qualificazione ai sensi dell�articolo 90.
8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non
in possesso, ai sensi dell�articolo 63, comma 1, della
certificazione del sistema di qualit� aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia
richiesta al concorrente singolo un�attestazione per classifiche
superiori.