1. Le Societ� Organismi di Attestazione
sono costituite nella forma delle societ� per azioni, la cui
denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve
essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di
euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal
totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di
cui all�articolo 2424 del codice civile dell�ultimo bilancio
depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il
bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societ� di
revisione, iscritte nell�apposito albo, secondo i criteri
stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo
svolgimento dell'attivit� di attestazione secondo le norme del
presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli
tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle
imprese di costruzione, nonch� sulla loro capacit� operativa ed
economico - finanziaria. E� fatto divieto alle SOA, pena la
decadenza dell�autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi
natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di
societ� collegate o di societ� in virt� di rapporti
contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA
deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio
di indipendenza di giudizio e l�assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare,
entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali
circostanze che possano implicare la presenza di interessi
idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attivit� di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali,
contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente
legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente
accertate delle norme in materia di sicurezza e degli
obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori,
legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori
tecnici e del personale di cui all�articolo 67, comma 2, sia
pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause
ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un
provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori,
legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i
direttori tecnici e del personale di cui all�articolo 67,
comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla affidabilit� morale o
professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i
soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale
di cui all�articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili
di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i
soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale
di cui all�articolo 67, comma 2, abbiano reso false
dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste o all�assenza di situazioni
idonee a pregiudicare il requisito dell�indipendenza o
abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione
dell�impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera. .