1.. I requisiti d�ordine generale
occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli
articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del codice.
2. L'Autorit� stabilisce mediante quale documentazione i
soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei
requisiti richiesti per la qualificazione. Di ci� � fatto
espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e
impresa.
3. Per la qualificazione delle societ� commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui
all�articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta
di societ� in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti
gli accomandatari se si tratta di societ� in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societ� o di
consorzio.
4. Le SOA nell�espletamento della propria attivit� richiedono
il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi
dell�articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, nonch� il documento unico di regolarit�
contributiva di cui all�articolo 6.
5. Le SOA non rilasciano l�attestazione di qualificazione ai
soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato
documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine
generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione
all�Autorit� che ordina l�iscrizione nel casellario informatico
di cui all�articolo 8, ai fini dell�interdizione al
conseguimento dell�attestazione di qualificazione, per un
periodo di un anno, decorso il quale l�iscrizione � cancellata e
perde comunque efficacia. Ove la falsit� della documentazione
sia rilevata in corso di validit� dell�attestazione di
qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza
dell�attestazione di qualificazione dell�impresa da parte della
SOA che ne d� comunicazione all�Autorit�, ovvero da parte
dell�Autorit� in caso di inerzia della SOA; l�Autorit� ordina
l�iscrizione nel casellario informatico di cui all�articolo 8,
ai fini dell�interdizione al conseguimento di una nuova
attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno,
decorso il quale l�iscrizione � cancellata e perde comunque
efficacia.