2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai
seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la
dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di
collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum
dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e
con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa
l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64,
comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui
all�articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli
amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e
del personale di cui all�articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure
che, conformemente a quanto stabilito dall�Autorit�, saranno
utilizzate per l'esercizio dell'attivit� di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si
riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilit�
conseguenti all'attivit� svolta, avente massimale non
inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorit� ai fini istruttori pu� chiedere ulteriori
informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla
SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo
necessario all�Autorit� per acquisire le richieste integrazioni
non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la
presentazione di una nuova istanza. .