Art. 82
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
(art. 21, d.P.R. n.
34/2000)
1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte
le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A,
vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori,
ovvero la data di emissione della documentazione attestante
l�esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione
del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori
eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonch� gli importi dei
lavori eseguiti di cui all�articolo 86, commi 2 e 3, previa
presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori,
rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data
di ultimazione dei lavori.
Qualche consiglio?
Servizi consigliati di interesse per gli appalti
pubblici