1. Alle SOA si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11,
del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'Autorit� ai sensi
degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine
indicato dall�Autorit� stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma
5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e
83, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e
trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del
presente articolo; d) violazione degli obblighi di
conservazione della documentazione, di cui all�articolo 40,
comma 9-bis, primo periodo, del codice.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un
massimo di 51.545 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non
veritieri, compresi i documenti forniti dall�impresa in sede
di attestazione;
b) svolgimento dell�attivit� della SOA in modo non
conforme alle disposizioni previste dall�articolo 70, commi
1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui
all�articolo 68, comma 2, lettera f); c) mancato rispetto
delle condizioni previste dall�articolo 71, comma 1; d)
invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero
trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in
relazione agli obblighi di cui al comma 8;
e) inadempimento per quanto previsto all�articolo 77,
comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all�articolo 83, comma
7;
g) inadempimento per quanto previsto dall�articolo 8,
comma 7, lettere d), g) e h);
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la
sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di
pi� violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso
di pi� violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova
violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per
violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino ad un anno, in caso di pi�
violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui
al comma 2 dopo una precedente sanzione. Si applica la
sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo
una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da
irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella
precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni,
nonch� nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni
che abbiano comportato la sospensione per un periodo
complessivamente superiore a centoventi giorni.
4. E� disposta la decadenza dell�autorizzazione, oltre ai
casi di cui al comma 3, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui
agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
b) mancato inizio dell�attivit� sociale entro centottanta
giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell�attivit� per pi� di centottanta
giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8,
primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il
provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all�articolo
85, commi 1 e 2.
5. Il procedimento per l�irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, �
iniziato d�ufficio dall�Autorit�, quando viene a conoscenza
dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi
interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai
commi da 1 a 4. A tal fine l�Autorit� contesta alla SOA gli
addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed
eventuale documentazione entro un termine perentorio non
superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento
entro i successivi novanta giorni.
6. L�Autorit� pu� disporre tutte le audizioni e le
acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni
documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di
un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta
giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le
pronuncia da parte dell'Autorit� rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza
dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della
attivit� di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese
restano valide a tutti gli effetti.
8. La SOA � tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza
dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della
attivit�, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di
qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi.
Nell�ipotesi di sospensione dell�autorizzazione, le imprese
possono indicare un�altra SOA cui va trasferita la
documentazione. Nel caso di decadenza dell�autorizzazione,
fallimento, cessazione dell�attivit�, le imprese devono
indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui
al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la
documentazione. Se l�impresa non provvede, l�Autorit� nei
successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo
criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla
SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione
alla SOA indicata dall�impresa o, in caso di inerzia,
dall�Autorit� entro sessanta giorni dalla data di indicazione.
Il contratto per l�ottenimento dell�attestazione di
qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall�impresa, prevede,
in caso di sospensione dell�autorizzazione della SOA
all�esercizio dell�attivit� di attestazione, la possibilit� di
risolvere detto contratto, su richiesta dell�impresa.
9. In caso di sospensione o decadenza dell�autorizzazione,
l�Autorit� non concede il nulla osta ad operazioni che
comportino il trasferimento aziendale tra SOA.