1. La mancata risposta da parte delle
imprese alle richieste dell'Autorit�, ai sensi dell�articolo 6,
comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 25.822.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, e perdurando l�inadempimento,
l�Autorit� provvede a sospendere l�attestazione per un periodo
di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora
l�impresa continui ad essere inadempiente, l�Autorit� dispone la
decadenza dell�attestazione.
3. L�Autorit� revoca la sospensione di cui al comma 2,
qualora l�impresa abbia adempiuto a quanto richiesto
dall�Autorit�; resta in ogni caso l�obbligo del pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalit� previste dall�articolo 70, comma 1,
lettera f), l�impresa adempie alle richieste della SOA
attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non
superiore a trenta giorni. Qualora l�impresa sia inadempiente,
la SOA informa l�Autorit� entro quindici giorni dalla scadenza
del predetto termine; l�Autorit� avvia la procedura di cui ai
commi 1 e 2.
5. Qualora l�impresa sia stata sottoposta alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all�articolo 6, comma 11, del
codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito
informazioni o esibito documenti non veritieri, l�Autorit�
informa la SOA, che procede ad accertare che l�attestazione non
sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti
dall�articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7,
lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese
all�Osservatorio delle variazioni di cui all�articolo 8, comma
5, nel termine ivi indicato, nonch� delle variazioni di cui
all�articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11,
del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.