1. Ai fini della qualificazione, ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese
devono possedere il sistema di qualit� aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle
classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualit� aziendale �
riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso,
con riferimento alla globalit� delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualit� aziendale,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, � attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l�obbligo di
comunicare all�Autorit�, entro cinque giorni, l�annullamento
ovvero la decadenza della certificazione di qualit� ai fini
dell�inserimento nel casellario informatico di cui all�articolo
8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione � inviata alle
SOA, che avvia il procedimento di cui all�articolo 70, comma 7.
5. La regolarit� dei certificati di qualit� deve essere
riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con
gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti
all�European cooperation for accreditation (EA).