1. L'attribuzione, nel certificato lavori,
da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella
di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di
gara o nell�avviso o nella lettera di invito, nonch� con
riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in
subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori
redatto secondo l�allegato B. Qualora il responsabile del
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando
di gara o nell�avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad
un massimo di euro 51.545.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione del codice e del presente regolamento, le
categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA
secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di
cui all�allegato A e in base all�importo realizzato per ciascuna
di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto
d�appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si
fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi)
valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il
relativo importo � valutato nella misura del cento per cento. 4.
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al
costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a
metro quadro, cos� come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie
complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento. 5.
Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono
corredate dalla seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio
attivit�, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di
lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni
sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere
a) e d), nonch� dalle fatture o da diversa documentazione
corrispondenti all�acquisto di materiali e di servizi e ad
eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso
indicato al comma 2 l�impresa deve presentare la certificazione
di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta
dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche
dell�indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali
dovranno altres� presentare la documentazione prevista al comma
5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione �
rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di
cooperative e al consorzio stabile � attribuito, sulla base di
una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali
previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della
qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA
acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato
della deliberazione consortile in cui sia precisato se il
relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato
esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di
cui al precedente periodo.