Art. 84
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti
all'estero
(art. 23, d.P.R. n.
34/2000)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla
SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla
copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la
certificazione � acquisita dall�interessato direttamente presso
il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza
privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi �
prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la
certificazione � acquisita dall�interessato direttamente presso
l�organismo pubblico. In entrambi i casi l�interessato richiede
la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da
convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione,
quando lo stato estero vi ha aderito. La legalizzazione �
rilasciata dalle autorit� consolari italiane all�estero. Nel
caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel
paese di esecuzione degli stessi non � prevista una
certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione
� rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a
carico dell�impresa, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il
loro ammontare, i tempi di esecuzione nonch� la dichiarazione
che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
3. Alla certificazione legalizzata dalla autorit� consolare o
non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella
proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano �
allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero
una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore
ufficiale; in tutti i casi, il consolato italiano all�estero,
una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati
al comma 2, la trasmette alla competente struttura centrale del
Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel
casellario informatico di cui all�articolo 8, secondo le
modalit� stabilite dall�Autorit� .
Qualche consiglio?
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