1. In data non antecedente a novanta giorni
prima della scadenza del previsto termine triennale, l�impresa
deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti
presso la stessa SOA che ha rilasciato l�attestazione oggetto
della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora
l�impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio
di validit� dell�attestazione, la stessa non pu� partecipare
alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del
triennio sino alla data di effettuazione della verifica con
esito positivo.
2. Nel caso in cui l�Autorit� abbia disposto nei confronti di
una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell�autorizzazione
all�esercizio dell�attivit� di attestazione, l�impresa pu�
sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra
SOA. La SOA che ha rilasciato l�attestazione originaria ha
l�obbligo di trasferire la documentazione relativa all�impresa
alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula
del contratto compie la procedura di verifica triennale. La
procedura pu� essere sospesa per chiarimenti per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA �
tenuta a dichiarare l�esito della procedura secondo le modalit�
di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall�articolo 78.
5. I requisiti di capacit� strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e
dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a),
e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruit� tra cifra di affari in lavori,
costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, � effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale
precedente la scadenza del termine triennale e importo medio
annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di
attestazione originaria, come eventualmente rideterminata
figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una
tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari �
ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al
venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della
attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la
suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di
contratto di verifica triennale.
7. Dell�esito della procedura di verifica la SOA informa
l'impresa e l'Autorit�, inviando all�Osservatorio entro il
termine di cui al comma 3, con le modalit� previste
dall�articolo 8, comma 7, l�attestato revisionato o comunicando
all�impresa e all�Autorit� l�eventuale esito negativo; in questo
ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella
comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del
triennio dal rilascio dell�attestazione. L'efficacia della
verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data
di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta
dopo la scadenza predetta, l�efficacia della stessa decorre
dalla data di adozione della verifica. .