1. L'Autorit�, ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di
qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni,
anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento
ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo
interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione
ed approvate dall'Autorit� stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi
possibilit� di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei
requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del
presente titolo;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato C � parte I;
e) svolgano la propria attivit� conformemente a quanto
previsto dall�articolo 70. 2. I poteri di vigilanza e di
controllo dell'Autorit�, ai fini di quanto previsto dal
comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata
istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione
appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorit�, disposti i
necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e
sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro
sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal
comma 3.
3. L�Autorit�, sentiti la SOA e l�impresa della cui
attestazione si tratta, nonch� il soggetto richiedente di cui al
comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le
informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad
indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi
nell�esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla
SOA di sospendere o annullare l�attestazione, assegnando alla
SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni.
L�inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell�Autorit�
costituisce comportamento valutabile ai sensi dell�articolo 73,
comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o
all�annullamento dell�attestazione nel termine assegnato,
l�Autorit�, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e
all�impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza,
provvede di ufficio alla sospensione o all�annullamento, dandone
tempestiva comunicazione alla SOA e all�impresa interessata.
4. L'Autorit� provvede periodicamente alla verifica a
campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di
anno in anno fissato dalla stessa Autorit�.
5. L�Autorit� controlla le determinazioni assunte dalle SOA
in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere
l�attestazione qualora le imprese interessate ne facciano
richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di
effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.