1. Fermo restando quanto previsto
dall�articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare,
gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico -
organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori � figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori cos�
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese gi� in possesso dell�attestazione SOA
relativa ai lavori da eseguire, non � richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di
importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori
relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al
comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, dell�avviso o della lettera di
invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori
che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorit� eventualmente
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
eseguiti.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall�avviso di
gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati
secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in
sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalit�
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; la loro sussistenza � accertata dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.